L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, sostituendo lo “spesometro” con una nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute avente periodicità trimestrale, anziché annuale. Il nuovo adempimento ha efficacia a partire dal periodo d’imposta 2017.
Sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA (con alcune eccezioni).
I dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità previste con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le informazioni minime che dovranno essere trasmesse riguardano:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
- la data e il numero della fattura
- la base imponibile
- l’aliquota applicata
- l’imposta
- la tipologia di operazione
Nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni. Non si applica l’istituto del cumulo giuridico.
Le scadenze per il primo anno (2017):
- 1° semestre entro il 16 settembre 2017
- 2° semestre entro febbraio 2018
Le scadenze a regime saranno:
- 1° trimestre entro il 31 maggio
- 2° trimestre entro il 16 settembre
- 3° trimestre entro il 30 novembre
- 4° trimestre entro febbraio
Come sempre, DeskEngine sarà pronto per questi nuovi adempimenti